Riepilogo normativa attrezzature in pressione
Di seguito riassumiamo vigenti normative che interessano la corretta conduzione degli impianti di produzione, accumulo, trattamento e distribuzione aria compressa.
- Riferimenti legislativi per gli apparecchi in pressione: DM 329/04, D. Lgs. 81/08, DM 11-04-11,
- Riferimenti legislativi per gli scarichi in rete fognaria (condense): D. Lgs. 152/06
- I recipienti semplici a pressione per fluidi di gruppo 2 (aria compressa) con volume inferiore o uguale a 50 litri e pressione PS inferiore a 12 bar sono esclusi dal campo di applicazione del DM 329/04.
- I recipienti semplici a pressione per fluidi di gruppo 2 (aria compressa) con volume superiore a 25 litri e pressione PS superiore a 12 bar (es. i serbatoi aria olio dei compressori a vite) sono soggetti a dichiarazione di messa in servizio, verifica di messa in servizio ed alle seguenti verifiche periodiche: ogni 3 o 4 anni (in base alla categoria di appartenenza) verifica funzionale, ogni 10 anni verifica d’integrità.
- I recipienti semplici a pressioni per fluidi di gruppo 2 (aria compressa) con volume inferiore a 25 litri sono esclusi dal campo di applicazione del DM 329/04.
- Le tubazioni con diametro inferiore o uguale a DN 80 sono escluse dal campo di applicazione del DM 329/04
- I recipienti semplici a pressione con PS inferiore a 12 bar e prodotto PSxV inferiore a 8000 litri (in pratica i serbatoi aria compressa da 100 a 725 litri entro 11 bar) sono soggetti a dichiarazione di messa in servizio ed alle seguenti verifiche periodiche: ogni 3 anni verifica funzionale, ogni 10 anni verifica d’integrità.
- I recipienti semplici a pressione con PS inferiore a 12 bar e prodotto PSxV superiore a 8000 litri (in pratica i serbatoi aria compressa con capacità superiore a 725 litri) sono soggetti a dichiarazione di messa in servizio, verifica di messa in servizio ed alle seguenti verifiche periodiche: ogni 3 anni verifica funzionale, ogni 10 anni verifica d’integrità.
- Le valvole di sicurezza installate a protezione dei serbatoi e tubazioni esenti da verifica, devono essere verificate ogni 3 anni, le valvole di sicurezza installate su serbatoi e tubazioni soggetti a verifica vanno verificate con la stessa cadenza dell’attrezzatura in pressione su cui sono installate.
- Il DLgs 81/08 (art. 15 punto z.) impone che tutte le attrezzature e gli impianti siano sottoposte a regolare manutenzione in conformità a quanto richiesto dai fabbricanti. Quindi anche tutti i componenti degli impianti aria compressa (compressori, serbatoi, essiccatori,tubazioni ecc.) devono essere sottoposti a regolare manutenzione, inoltre come indicato dall’ articolo 71 punto 9 del DLgs 81/08 i risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto, conservati almeno per tre anni e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Riepilogo principali sanzioni previste dal DM 329/04 e D.lgs. 81/08 (relative agli impianti aria compressa)
Sanzioni DM 329/04
Art.7. Obblighi degli utilizzatori
1. La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:
a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti
b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l'attivita' di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per il successivo riavvio
2. L'utilizzatore e' tenuto, in particolare, all'osservanza di quanto segue:
a) fornire al soggetto incaricato per l'attivita' di verifica l'elenco ed i dati identificativi, ivi incluso il sito di allocazione, delle attrezzature ed insiemi di cui all'articolo 1 assoggettate al regime di verifiche e prove previste dalla normativa vigente, nonche' tutte le informazioni ed assistenza necessarie per l'esecuzione delle attivita' di verifica e controllo
b) consentire ai soggetti incaricati l'esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza
c) fornire motivata comunicazione al soggetto incaricato dell'attivita' di verifica della messa fuori esercizio, permanente o temporanea, di qualunque attrezzatura ed insieme assoggettato a verifica
d) fornire comunicazione al soggetto incaricato dell'attivita' di verifica del riavvio di un'attrezzatura ed insieme gia' sottoposta a temporanea messa fuori esercizio di cui al punto c).
3. Nei casi in cui la messa fuori esercizio comporti interventi sull'attrezzatura ed insiemi, il riavvio e' condizionato al consenso, o verifica, del soggetto incaricato alla stessa.
Sanzioni D. Lgs. 81/08
art. 87
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1;
b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’ALLEGATO V, parte II;
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;
4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11;
Sanzioni D. Lgs. 152/06
ART. 133 (sanzioni amministrative)
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.
ART. 134 (sanzioni penali)
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.