Normative Serbatoi Aria Compressa

Riepilogo normativa attrezzature in pressione




Di seguito riassumiamo vigenti normative che interessano la corretta conduzione degli impianti di produzione, accumulo, trattamento e distribuzione aria compressa.

-         Riferimenti legislativi per gli apparecchi in pressione: DM 329/04, D. Lgs. 81/08, DM 11-04-11,

-         Riferimenti legislativi per gli scarichi in rete fognaria (condense): D. Lgs. 152/06


  • I recipienti semplici a pressione per fluidi di gruppo 2 (aria compressa) con volume inferiore o uguale a 50 litri e pressione PS inferiore a 12 bar sono esclusi dal campo di applicazione del DM 329/04.
  • I recipienti semplici a pressione per fluidi di gruppo 2 (aria compressa) con volume superiore a 25 litri e pressione PS superiore a 12 bar (es. i serbatoi aria olio dei compressori a vite) sono soggetti a dichiarazione di messa in servizio, verifica di messa in servizio ed alle seguenti verifiche periodiche: ogni 3 o 4 anni (in base alla categoria di appartenenza) verifica funzionale, ogni 10 anni verifica d’integrità.
  • I recipienti semplici a pressioni per fluidi di gruppo 2 (aria compressa) con volume inferiore a 25 litri sono esclusi dal campo di applicazione del DM 329/04.
  • Le tubazioni con diametro inferiore o uguale a DN 80 sono escluse dal campo di applicazione del DM 329/04
  • I recipienti semplici a pressione con PS inferiore a 12 bar e prodotto PSxV inferiore a 8000 litri (in pratica i serbatoi aria compressa da 100 a 725 litri entro 11 bar) sono soggetti a dichiarazione di messa in servizio ed alle seguenti verifiche periodiche: ogni 3 anni verifica funzionale, ogni 10 anni verifica d’integrità.
  • I recipienti semplici a pressione con PS inferiore a 12 bar e prodotto PSxV superiore a 8000 litri (in pratica i serbatoi aria compressa con capacità superiore a 725 litri) sono soggetti a dichiarazione di messa in servizio, verifica di messa in servizio ed alle seguenti verifiche periodiche: ogni 3 anni verifica funzionale, ogni 10 anni verifica d’integrità.
  • Le valvole di sicurezza installate a protezione dei serbatoi e tubazioni esenti da verifica, devono essere verificate ogni 3 anni, le valvole di sicurezza installate su serbatoi e tubazioni soggetti a verifica vanno verificate con la stessa cadenza dell’attrezzatura in pressione su cui sono installate.
  • Il DLgs 81/08 (art. 15 punto z.) impone che tutte le attrezzature e gli impianti siano sottoposte a regolare manutenzione in conformità a quanto richiesto dai fabbricanti. Quindi anche tutti i componenti degli impianti aria compressa (compressori, serbatoi, essiccatori,tubazioni ecc.) devono essere sottoposti a regolare manutenzione, inoltre come indicato dall’ articolo 71 punto 9 del DLgs 81/08 i risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto, conservati almeno per tre anni e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.


Chi è responsabile della messa in servizio e conduzione delle attrezzature a pressione?

Le figure coinvolte per la messa in servizio e utilizzazione delle attrezzature a pressione a carico dell'Utilizzatore finale e del datore di lavoro sono le seguenti:
• Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale (R.S.P.P.) che è una figura strategica nel sistema di gestione della sicurezza, previsto dal D. Lgs. 81/2008 (cosiddetto Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) insieme al datore di lavoro, al manutentore e all’installatore.
• L'installatore che ha la responsabilità della conformità del lavoro di propria competenza secondo la certificazione della regola dell’arte.

Quando deve essere presentata la denuncia di messa in servizio?

Tutte le attrezzature in pressione, che rientrano nel campo di applicazione del DM 329/04 (vedi tabella 1), devono essere denunciate ad INAIL che deve fornire l’immatricolazione.
Il D.M. 329/04 prevede la denuncia di messa in servizio del recipiente in pressione ogni qualvolta ci
troviamo in presenza di:
• impianto nuovo
• impianto modificato (inseriti nuovi componenti)
• impianto traslocato

Quali sono i documenti da presentare?

Per la denuncia dimessa in servizio (immatricolazione) vanno compilati i seguenti documenti direttamente sul portale CIVA:
• Denuncia Messa In Servizio-Immatricolazione, compilare un documento per ogni apparecchio
• Modello Richiesta Verifica Messa In Servizio: per le attrezzature in pressione con volume superiore a 25 litri e pressione d’esercizio PS>12 bar e/o PSxV> 8000 è necessario richiedere anche la verifica di messa in servizio compilando l’apposito modulo (un documento per ogni apparecchio).


I seguenti documenti vanno allegati alla denuncia di messa in servizio (e sono indispensabili per la compilazione dei documenti sopra indicati):
• Dichiarazioni di conformità (CE) di tutte le attrezzature dichiarate nella relazione tecnica
• Certificati di taratura delle valvole di sicurezza dichiarate nella relazione tecnica
• Relazione tecnica: redigere una relazione tecnica in cui sono indicate le caratteristiche tecniche di tutti gli apparecchi, la descrizione della loro ubicazione e funzionalità
• Schema d’impianto: redigere uno schema d’impianto dove sono indicate le attrezzature soggette a verifica (lo schema può essere integrato nella relazione tecnica)
Gli apparecchi privi dei necessari documenti devono essere messi fuori servizio.

Verifiche di riqualificazione periodica delle attrezzature in pressione

Le attrezzature in pressione che rientrano nel campo di applicazione del DM 329/04 sono soggette a obbligo di verifica di riqualificazione periodica (come indicato in tabella 1). Una volta immatricolato l’impianto vanno richieste le verifiche compilando gli appositi moduli su CIVA.
Art. 2 comma 1 DM 11-4-2011 - Ai sensi dell’articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 81/2008, l’INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
Art. 12. – DM 329/04 - Verifiche di integrità (ogni10 anni) in occasione delle verifiche periodiche
1. La verifica di integrità consiste nell'ispezione delle varie membrature mediante esame visivoeseguito dall'esterno e dall'interno, ove possibile, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si rendano necessari a fronte di situazioni evidenti di danno.
Art. 13. – DM 329/04 - Verifica di funzionamento (ogni 3-4 anni) in occasione delle verifiche periodiche
1. La verifica di funzionamento consiste nella constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio e nella constatazione della funzionalità delle valvole e degli accessori di sicurezza.

Manutenzione delle attrezzature in pressione

Tutte le attrezzature in pressione (anche quelle escluse dal campo di applicazione del DM 329/04) devono essere sottoposte a regolari controlli e manutenzioni come specificato dal DLgs 81/08.
L’art. 15 comma z) del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., prevede la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
L’art. 71 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., prevede gli obblighi che il datore di lavoro deve adottare allo scopo di mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori.
In particolare l’art. 71 impone che tutte le attrezzature siano sottoposte a regolare manutenzione e a controlli periodici “secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida”, i controlli devono essere effettuati da persona competente, inoltre I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Normativa per gli scarichi in rete fognaria (valida per le condense prodotte da compressori lubrificati)

Come indicato D. Lgs. n° 152/06 (allegato 5 tabella 3) non è consentito lo scarico in pubbliche fognature di acque contenenti più di 10 mg/l di idrocarburi (5 mg/l per scarico in acque superficiali); per cui per smaltire in fognatura le condense, degli impianti di produzione aria compressa con compressori lubrificati, è necessario adottare appositi dispositivi di purificazione delle acque di condensa o smaltire tali condense come liquidi inquinanti.

Riepilogo principali sanzioni previste dal DM 329/04 e D.lgs. 81/08 (relative agli impianti aria compressa)


Sanzioni DM 329/04

Art.7. Obblighi degli utilizzatori
1. La mancata esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza previste, indipendentemente dalle cause che l'hanno prodotta, comporta i seguenti oneri a carico degli utilizzatori:

a) messa fuori esercizio delle attrezzature ed insiemi coinvolti

b) esecuzione, da parte dei soggetti incaricati per l'attivita' di verifica, delle verifiche e prove previste dalla normativa vigente per il successivo riavvio

2. L'utilizzatore e' tenuto, in particolare, all'osservanza di quanto segue:

a) fornire al soggetto incaricato per l'attivita' di verifica l'elenco ed i dati identificativi, ivi incluso il sito di allocazione, delle attrezzature ed insiemi di cui all'articolo 1 assoggettate al regime di verifiche e prove previste dalla normativa vigente, nonche' tutte le informazioni ed assistenza necessarie per l'esecuzione delle attivita' di verifica e controllo

b) consentire ai soggetti incaricati l'esecuzione delle verifiche e prove alle date di scadenza

c) fornire motivata comunicazione al soggetto incaricato dell'attivita' di verifica della messa fuori esercizio, permanente o temporanea, di qualunque attrezzatura ed insieme assoggettato a verifica

d) fornire comunicazione al soggetto incaricato dell'attivita' di verifica del riavvio di un'attrezzatura ed insieme gia' sottoposta a temporanea messa fuori esercizio di cui al punto c).

3. Nei casi in cui la messa fuori esercizio comporti interventi sull'attrezzatura ed insiemi, il riavvio e' condizionato al consenso, o verifica, del soggetto incaricato alla stessa.



Sanzioni D. Lgs. 81/08

art. 87

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1;
b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’ALLEGATO V, parte II;
c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 3, e commi 6, 9, 10 e 11;


Sanzioni D. Lgs. 152/06

ART. 133 (sanzioni amministrative)
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.


ART. 134 (sanzioni penali)
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.



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